Separazione consensuale, giudiziale e con addebito #9

Sia la separazione consensuale che quella giudiziale si svolgono davanti al Tribunale solo che la prima presuppone un accordo tra i coniugi sulle condizioni della separazione, che contempli l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa coniugale e le misure di carattere economico (eventuale mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli minori o non economicamente autonomi).
Occorre essere rappresentati da un avvocato tanto per la separazione consensuale che per la separazione giudiziale, ma per la prima si può essere rappresentati dallo stesso avvocato.

Per la separazione consensuale occorre depositare un ricorso che contenga l’accordo e che si corredato di documentazione reddituale, sottoscritto anche dai coniugi, presso il Tribunale dove una delle parti abbia la residenza o il domicilio, a seguito del quale il Presidente fisserà l’udienza di comparizione direttamente innanzi al Relatore (novità della riforma Cartabia che ha fatto scomparire l’udienza presidenziale) e trasmetterà gli atti al P.M. per il parere che dovrà pervenire 3 gg. prima dell’udienza.
I coniugi potranno anche non comparire all’udienza avanti al Relatore, dichiarando di comune accordo nel ricorso che non intendono riconciliarsi e che non intendono comparire all’udienza, chiedendo che sia sostituita dal deposito di note scritte.
Il Relatore rimette la causa al Collegio che, se ritenga l’accordo non contrario all’interesse dei figli, emette sentenza di omologa dello stesso.

La separazione giudiziale costituisce un vero e proprio procedimento contenzioso nel quale i coniugi devono essere rappresentati ciascuno da un proprio avvocato.
Il ricorso, corredato di documentazione reddituale, va depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del figlio minore o, in assenza di figli minori, presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
In presenza d figli minori, occorre allegare al ricorso un piano genitoriale ove riportare come si intende affrontare la gestione della prole a seguito della separazione.
All’udienza di comparizione, a differenza di quel che accade con la separazione consensuale, i coniugi sono tenuti a comparire per il tentativo di conciliazione e dalla mancata comparizione senza gravi e comprovati motivi, il Giudice potrà trarne argomento di prova.
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, vengono adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti (affidamento figli, mantenimento figli e coniuge, assegnazione casa coniugale) e viene disposta l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova.
All’esito dell’istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.

La separazione può pronunciarsi con addebito al coniuge che abbia determinato la crisi familiare con il proprio comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, che sono, a mente dell’art. 143 c.c., “[…] l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.”
La conseguenza dell’addebito per il coniuge a carico del quale sia pronunciato è il venir meno del diritto al mantenimento e la perdita della qualità di erede, che altrimenti viene meno solo con il divorzio.

10/6/2025
Avv. Luigi Fioretti

 

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