Tale ipotesi criminosa è regolata dall’art. 612 bis c.p. che disciplina gli “atti persecutori”.
Viene punito, con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, chiunque, con condotte reiterate, arrechi minaccia o molestia a qualcuno in modo da provocargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Parimenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
L’art. 612 bis si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato. Ci si riferisce alla circostanza in cui i comportamenti illeciti concretino gli estremi della minaccia e della molestia.
Il reato è perseguibile a querela.
Può costituire atteggiamento persecutorio il fatto di inviare sms, telefonate, e-mail alla vittima, oppure di appostarsi dinanzi all’abitazione o al luogo di lavoro o ancora il fatto di seguirla, o di farle trovare delle scritte o dei segnali nei posti che frequenta.
Perché si configuri il reato occorre, da un lato che i comportamenti molesti e minacciosi siano ripetuti nel tempo e dall’altro che chi li subisce avverta un costante stato di ansia e paura (per esempio attacchi di panico) per sé e per i propri affetti, o che modifichi le abitudini di vita (per esempio cambi lavoro o cambi il percorso che fa per andare da casa al lavoro e viceversa).
24/6/2025
Avv. Luigi Fioretti
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