Il diritto di visita dei nonni #26

Il tema va affrontato sul piano della natura del diritto dei nonni nei confronti dei nipoti
e sul piano delle modalità di tutela di tale diritto.

Riguardo alla natura del diritto, i nonni non hanno un diritto assoluto e incondizionato
a vedere i nipoti, ma tale diritto è subordinato al preminente interesse del minore, nel
senso che può essere concesso quando agevola la crescita equilibrata del bambino.
Così si è espressa la Cassazione:

“non esiste un diritto incondizionato alla
frequentazione da parte degli ascendenti, se non si dimostra che il rapporto è utile alla
crescita equilibrata del minore” Cass. 29685/2024;

“In seguito alla separazione dei genitori, il minore può avere significativi rapporti con i nonni, se ciò – ad avviso del
giudice – avviene nel suo esclusivo interesse. Il diritto degli ascendenti a frequentare i
propri nipoti minorenni è, infatti, subordinato alla presenza di una relazione positiva,
gratificante e formativa” Cass. 13/3/2025 n. 6658.

Fermo restando, quindi, che il parametro per l’esercizio del diritto di cui si parla è il
preminente interesse del minore, riguardo alle modalità di tutela, i nonni sono
chiaramente legittimati a far valere detto diritto. Infatti, l’art. dall’art. 317-bis c.c.,
prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i
nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può
ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i
provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”

La cassazione ha introdotto un importante principio, che è quello per cui il genitore,
anche contro l’altro genitore, può far valere in sede di separazione o di divorzio il
diritto di visita dei nonni, chiedendone al Giudice la regolamentazione dimostrando che
la frequentazione risponde all’interesse del nipote.
Così la Suprema Corte:

“nel giudizio di separazione il genitore è ben legittimato a
richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte
ostative da parte dell’altro genitore, ai sensi degli articoli 337 ter e seguenti c.c.”
Cass. 11/2/2025 n. 3539

21/10/2025

Avv. Luigi Fioretti

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