Il diritto del coniuge divorziato ad una quota del TFR dell’altro coniuge è condizionato da:
periodo di maturazione del TFR: l’indennità deve maturare alla presentazione
della domanda di divorzio o successivamente ad essa, anche eventualmente dopo la
sentenza di divorzio; ne deriva che il coniuge non potrà pretendere alcuna quota del
TFR che l’altro coniuge, prima della domanda di divorzio, abbia già percepito,
interamente o sotto forma di anticipazioni liquidate in costanza del rapporto di
lavoro ex art. 2120 c.c.;
Qualità del richiedente:
o nei confronti del coniuge richiedente dev’essere stata pronunciata sentenza
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o il coniuge richiedente non dev’essere passato a nuove nozze;
o il coniuge titolare dev’essere titolare di assegno di divorzio.
La quota è stabilita in misura percentuale del 40% del TFR riferibile agli anni in cui il
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Così la Cassazione riguardo al calcolo:
l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla
fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise
con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il
numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il
numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e
calcolando il 40% su tale importo". Cass. n. 15299/2007.
Il coniuge può chiedere la quota in occasione della domanda di divorzio, anche di modifica
delle condizioni
È interessante notare come il diritto alla quota del TFR, una volta acquisito, non viene
meno in caso di sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile al beneficiario, poiché,
secondo la giurisprudenza di legittimità ;Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all’ex
coniuge titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all’altro ex
coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio. La sopravvenuta revoca
dell’assegno opera ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, e non ha
effetto sui diritti già acquisiti collegati all’assegnoCass. n. 4499/2021.
23/10/2025
Avv. Luigi Fioretti
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