Ci sono dei fattori che comportano la riduzione del mantenimento della prole, così come è stato stabilito.
Se mutano, in melius o in peius, le condizioni economiche del genitore che è tenuto al mantenimento, si può ottenere che il mantenimento medesimo venga, rispettivamente, aumentato o diminuito.
Il tempo che il figlio passa con il genitore onerato può comportare la variazione dell’entità del contributo al mantenimento in considerazione del fatto che quest’ultimo, durante tale permanenza, si occupa direttamente del suo mantenimento?
Viene in soccorso, per rispondere a tale quesito, la Cassazione, che,
con l’Ordinanza n. 3203 del 10/2/2021 ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, che a sua volta aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo, che aveva di diminuito il contributo al mantenimento del figlio da parte del padre per effetto dell’ampliamento della permanenza del figlio presso di sé.
Di rilievo il fatto che la decisione degli organi giudiziari coinvolti nella vicenda prescinde totalmente dalla variazione delle condizioni economiche del genitore tenuto a contribuire al mantenimento, nel senso che la questione non viene minimamente presa in esame per approdare ai pronunciamenti di cui si è detto.
La ratio del principio enunciato risiede, invece, nella circostanza che il genitore presso il quale il figlio trascorre più tempo, in tale frangente si occupa del mantenimento diretto dello stesso.
Latina lì 24/3/2026
Avv. Luigi Fioretti
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