{"id":447,"date":"2025-09-16T13:40:43","date_gmt":"2025-09-16T11:40:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/?p=447"},"modified":"2025-09-16T13:42:23","modified_gmt":"2025-09-16T11:42:23","slug":"riflessioni-su-un-caso-di-cronaca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/2025\/09\/16\/riflessioni-su-un-caso-di-cronaca\/","title":{"rendered":"Riflessioni su un caso di cronaca #21"},"content":{"rendered":"<h4>Ha suscitato scalpore, in questi giorni, la sentenza del Tribunale di Torino, appellata dalla<br \/>\nProcura, che ha condannato a un anno e sei mesi, con la condizionale, un uomo che ha<br \/>\nprovocato gravi lesioni al volto alla moglie, costretta al ricovero con prognosi di 90 gg.<\/h4>\n<p>Pur nella condanna senza riserve di qualsiasi comportamento violento, che non \u00e8<br \/>\nammissibile giustificare in alcun modo, allo stesso tempo, per evitare di cadere nel mero<br \/>\nsensazionalismo, occorre analizzare i fatti lucidamente su due piani, quello strettamente<br \/>\nprocessuale e quello della motivazione, pi\u00f9 esattamente della veicolazione della stessa<br \/>\nnell\u2019ambito di una fattispecie cos\u00ec, comprensibilmente, delicata.<\/p>\n<p>Cominciamo col dire che il P.M. aveva chiesto quattro anni e mezzo non per il solo reato<br \/>\ndi lesioni ma anche per il contestato reato di maltrattamenti aggravati e che alla condanna<br \/>\nsi \u00e8 pervenuti a seguito di giudizio abbreviato che prevede la riduzione di pena.<br \/>\nEbbene, il Tribunale, da un lato non ha ritenuto sussistere, sulla base di una certa<br \/>\nvalutazione delle prove, il reato di maltrattamenti aggravati, cos\u00ec limitandosi a giudicare su<br \/>\nun isolato e specifico episodio di lesioni, e dall\u2019altro ha considerato il contesto nel quale \u00e8<br \/>\nmaturato l\u2019episodio del ferimento. Ed \u00e8 qui che entra in gioco la motivazione, dai<br \/>\ncommentatori della pronuncia definita shock.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei maltrattamenti sulla base del fatto che detti<br \/>\nmaltrattamenti non sono risultati comprovati, essendo emersa, sia dalle dichiarazioni della<br \/>\npersona offesa, peraltro giudicate inattendibili e congetturali, che dalla testimonianza del<br \/>\nnuovo compagno della vittima e della di lei madre, nonch\u00e9 dalla relazione degli assistenti<br \/>\nsociali, l\u2019esistenza di niente di pi\u00f9 che discussioni, senza aggressioni fisiche.<br \/>\nIl contesto preso in considerazione per l\u2019episodio di aggressione con il colpo al volto \u00e8<br \/>\nstato quello del comportamento della vittima, rappresentato dalla scelta di porre fine ad una<br \/>\nrelazione di quasi venti anni con un messaggio WhatsApp e dall\u2019essersi fatta sorprendere<br \/>\nin atteggiamenti intimi con il nuovo compagno dal figlio minore, comportamento che<br \/>\navrebbe determinato una sorta di reazione dell\u2019aggressore, la sentenza parla di \u201csfogo\u201d,<br \/>\novviamente punibile e comunque punita.<\/p>\n<p>Questi i fatti, che, se fossero presi nella loro oggettivit\u00e0, parlerebbero unicamente di una<br \/>\ndecisione giudiziale di primo grado suscettibile di istanze di revisione in grado di appello,<br \/>\ncome accade per tutti i processi. Invece, la delicatezza della materia e la terminologia usata<br \/>\nnel provvedimento hanno fatto gridare allo scandalo, facendo passare il messaggio di una<br \/>\nvittima trasformata in colpevole e stigmatizzando negativamente la circostanza che<br \/>\nl\u2019aggressore sia stato in qualche modo, non giustificato certo, ma quantomeno \u201ccompreso\u201d.<\/p>\n<p>Fermo restando, lo si \u00e8 detto all\u2019inizio e lo si ripete, che non si potr\u00e0 mai minimizzare un<br \/>\nfatto di violenza, tant\u2019\u00e8 vero che il colpevole \u00e8 stato comunque condannato con pena<br \/>\ncommisurata al rito, all\u2019imputazione e all\u2019equivalenza delle riconosciute attenuanti<br \/>\ngeneriche alle aggravanti, \u00e8 altrettanto giusto, per\u00f2, che il Giudice possa valutare<br \/>\nserenamente tutti gli elementi che ritenga rilevanti e prendere una decisione sulla base di<br \/>\nessi, decisione che l\u2019ordinamento consente di eventualmente modificare in sede di appello.<br \/>\nIn conclusione, al di l\u00e0 di ogni legittimo giudizio morale, esiste una verit\u00e0 processuale, per<br \/>\nquanto opinabile e contestabile, con la quale fare i conti.<\/p>\n<p>16\/9\/2025<\/p>\n<p>Avv. Luigi Fioretti<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ha suscitato scalpore, in questi giorni, la sentenza del Tribunale di Torino, appellata dalla Procura, che ha condannato a un anno e sei mesi, con la condizionale, un uomo che ha provocato gravi lesioni al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":450,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-447","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/studio-legale-luigi-fioretti.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=447"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/447\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":452,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/447\/revisions\/452"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}