{"id":456,"date":"2025-09-30T12:08:10","date_gmt":"2025-09-30T10:08:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/?p=456"},"modified":"2025-09-30T12:15:03","modified_gmt":"2025-09-30T10:15:03","slug":"patti-prematrimoniali-22","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/2025\/09\/30\/patti-prematrimoniali-22\/","title":{"rendered":"Patti  pre matrimonio #22"},"content":{"rendered":"<p><strong>Com\u2019\u00e8 noto, il nostro ordinamento non prevede i patti prematrimoniali,<\/strong> a causa di una certa resistenza culturale ad introdurre uno strumento che precostituisca le modalit\u00e0 di una futura separazione o divorzio in stridente contrasto con la visione del matrimonio, anche frutto della tradizione cattolica del nostro paese, come istituzione potenzialmente o almeno auspicabilmente indissolubile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La norma che costituisce un baluardo all\u2019accoglimento dei patti patrimoniali \u00e8 rappresentata <strong>dall\u2019art. 160 c.c., a mente del quale &#8220;<em>gli sposi non possono derogare n\u00e9 ai diritti n\u00e9 ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio<\/em>&#8220;.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ormai si percepisce come sempre pi\u00f9 forte e ineludibile l\u2019esigenza di autonomia contrattuale nell\u2019ambito del diritto di famiglia, esigenza che \u00e8 sta recepita dalla Cassazione.<\/p>\n<p>Partendo da alcune pronunce di carattere interlocutorio, la Suprema Corte \u00e8 arrivata ad aprire uno spiraglio alla concreta applicazione dei patti prematrimoniali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Parlando di evoluzione giurisprudenziale, merita di essere segnalata Cass. n. 20745\/2022, ove la Corte ha precisato che gli accordi tesi a stabilire un regime patrimoniale in caso di futuro divorzio sono invalidi solo quando vengano presi <strong>&#8220;<em>in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilit\u00e0 dei diritti in materia matrimoniale di cui all&#8217;art. 160 c.c.<\/em>&#8220;<\/strong> L\u2019importanza di tale pronuncia si gioca sul fatto che potrebbero, quindi, ritenersi validi, in astratto, patti prematrimoniali che non vadano a violare i diritti e i doveri inderogabili di cui all\u2019art. 160 c.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Punto di arrivo pu\u00f2 essere considerata Cass. n. 20415\/2025, con la quale gli ermellini si sono pronunciati a favore del carattere lecito e vincolante di un accordo in vista di una separazione in cui si prevedeva che, se fosse intervenuta appunto la separazione, il marito avrebbe corrisposto, a titolo di riconoscimento del contributo fornito alla ristrutturazione della casa familiare, una certa somma alla moglie, che da parte sua avrebbe rinunciato a determinati beni mobili.<\/p>\n<p>Vediamo nel dettaglio come la Cassazione ha operato tale importante riconoscimento. Innanzitutto, diciamo che dal punto di vista giuridico il diritto all\u2019esistenza del patto prematrimoniale \u00e8 stato giustificato <strong>ritenendolo un \u201c<em>contratto atipico con condizione sospensiva lecita<\/em>\u201d<\/strong>, considerando il fallimento del matrimonio non come la causa dell\u2019accordo ma come l\u2019evento futuro e incerto da cui dipende l\u2019avveramento della condizione a cui \u00e8 subordinata l\u2019esecuzione del patto. Poi, sono stati posti dei limiti alla validit\u00e0 di tali accordi, sostanzialmente riconducibili al rispetto dell\u2019equilibrio contrattuale, nel senso che le disposizioni contenute nel patto non debbono essere sproporzionate a favore di un coniuge ai danni dell\u2019altro, e alla non violazione dei diritti indisponibili. Nello specifico, quindi, non saranno validi patti che pretendano di regolare in anticipo rispetto alla separazione l\u2019affidamento dei figli o l\u2019assegno di mantenimento per i minori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>26\/9\/2025<\/p>\n<p><strong>Avv. Luigi Fioretti<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Com\u2019\u00e8 noto, il nostro ordinamento non prevede i patti prematrimoniali, a causa di una certa resistenza culturale ad introdurre uno strumento che precostituisca le modalit\u00e0 di una futura separazione o divorzio in stridente contrasto con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":465,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-456","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/avvocato-luigi-fioretti-latina-patti-prematrimoniali-.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=456"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/456\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":464,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/456\/revisions\/464"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/465"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatoluigifioretti.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}