La differenza tra l’assegno previso in sede di separazione da quello previsto in sede di divorzio si gioca sulla diversa funzione delle due misure economiche.
L’assegno di mantenimento spetta per il semplice fatto che vi sia una disparità economica tra i due ex coniugi.
Esso ha lo scopo di garantire lo stesso tenore di vita di cui il beneficiario godeva in costanza di matrimonio, tenendo conto, però, dei fattori dell’età, della durata del matrimonio, della disponibilità della casa coniugale assegnata al beneficiario, dell’esistenza di mutui e di altri oneri sostenuti dal soggetto obbligato e contratti in precedenza per il bene della famiglia e, soprattutto, della potenzialità reddituale del beneficiario rapportata alla giovane età, alla formazione e alla possibilità di occupazione lavorativa.
La concessione del mantenimento è subordinata al fatto che al beneficiario non venga addebitata la separazione per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio (tradimento, abbandono del tetto coniugale senza valido motivo, aggressione ai danni del coniuge) che abbiano determinato la crisi coniugale.
L’assegno di divorzio spetta quando il coniuge richiedente non sia in grado di badare a sé stesso per cause diverse dalla sua volontà.
Esso non ha lo scopo di garantire lo stesso tenore di vita al beneficiario ma solo l’autosufficienza economica, ossia la possibilità di mantenersi da solo in modo decoroso e dignitoso. Tant’è vero che il coniuge richiedente con un proprio reddito, anche se inferiore a quello dell’altro coniuge, non ne ha diritto.
Inoltre, per ottenere l’assegno divorzile, è rilevante la causa dell’incapacità economica del richiedente: ha diritto all’assegno che non ha lavorato per dedicarsi, in accordo con l’altro coniuge, al ménage coniugale e alla cura dei figli; non ha diritto all’assegno chi non ha mai voluto lavorare pur avendone le potenzialità.
20/5/2025
Avv. Luigi Fioretti
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