Diritto all’assegno divorzile da parte della moglie #2

La valutazione che è tenuto a compiere il Giudice per decidere se la moglie,generalmente il coniuge economicamente più debole, abbia diritto all’assegno divorzile, trae le mosse da una pronuncia fondamentale in materia, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 18287/2018, secondo il cui insegnamento “L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che valorizza il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge.”.
La moglie non avrà diritto all’assegno di divorzio se è economicamente autosufficiente, ossia se gode di un reddito che le derivi da una occupazione remunerativa, dalla messa a frutto di beni patrimoniali personali o da rendite finanziarie, se il matrimonio è durato troppo poco, se non ha dato un contributo alla famiglia durante il matrimonio, ad esempio rinunciando a una carriera per dedicarsi alla cura della casa e del marito, se ha avviato una nuova convivenza stabile o ha contratto un nuovo matrimonio, se ha rifiutato opportunità lavorative adeguate pur avendo potenzialità legate all’età e alle condizioni di salute.
Ovviamente, anche quando ricorrano in positivo i presupposti appena detti, la concessione dell’assegno non è automatica, dipendendo sempre dalla valutazione del giudice sulla situazione economica complessiva delle parti.
20/5/2025
Avv. Luigi Fioretti

 

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