Mantenimento figli e responsabilità penale #3

Il mantenimento è un dovere a carico diretto di entrambi i genitori e prescinde dalla circostanza che uno dei genitori disponga di redditi sufficienti per mantenere la prole.
Non mantenere i figli da parte del genitore non convivente, solitamente il padre, non sempre costituisce reato. Occorre distinguere tra minorenni e maggiorenni. In caso di minorenni il mancato assolvimento all’obbligo di mantenimento è sempre reato, mentre in caso di maggiorenni si commette un illecito penale qualora il figlio si trovi senza lavoro non per propria colpa.
L’incapacità economica del genitore, se rigorosamente provata, escluderebbe la responsabilità penale, ma non basta essere disoccupati per andare assolti dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se si posseggano fonti reddituali alternative (ad es. un immobile da vendere) o potenzialità lavorativa. È necessario, infatti, che lo stato di disoccupazione non derivi dalla circostanza di non essersi dati da fare a cercare un’occupazione o dal rifiuto di un lavoro perché non ritenuto adeguato o ancora dall’essersi dimesso da un lavoro considerato non soddisfacente.
In buona sostanza, affinché l’incapacità economica possa escludere la sussistenza del reato occorre che non dipenda dalla volontà del genitore.
L’aver avuto un altro figlio non esonera dall’obbligo di mantenimento, ma può giustificare una riduzione dell’importo.
Il reato non sussiste nell’ipotesi in cui il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica senza comunicarlo al genitore, che sarà opportuno ricorra al giudice per far revocare l’obbligo.
Parimenti, il figlio non ha diritto al mantenimento se dopo il raggiungimento della maggiore età non si dia da fare per raggiungere una propria indipendenza economica, salvo che stia terminando un percorso di studi. Anche lo studio però non può durare all’infinito, tant’è che si presume che intorno ai 30-35 anni, la mancata autosufficienza economica del figlio dipenda da propria colpa. Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 1342/2019) non c’è reato se il figlio maggiorenne, anche se ancora studente, sia abile al lavoro.

20/5/2025

Avv. Luigi Fioretti

+There are no comments

Add yours