Affidamento condiviso #4

Affidamento condiviso

L’affidamento è l’istituto che disciplina il trattamento dei figli minori in seguito alla cessazione della convivenza tra i genitori a seguito della separazione. 

L’affidamento condiviso, introdotto dalla Legge n. 54 del 2006

(prima si parlava di affidamento congiunto), è diventato oggi la regola, nel senso che il Tribunale dovrà motivare il provvedimento in cui dovesse stabilire l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, nello specifico ammesso, ai sensi dell’art. 337-quater del codice civile, ” qualora ritenga […] che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”  

Il Giudice, infatti, a mente dell’art. 337-ter del codice civile ha il dovere di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori“, a tutela del principio della bigenitorialità e del diritto dei figli stessi a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi“. 

Il concetto di affidamento del minore è diverso da quello di collocamento del minore, ossia della residenza dello stesso presso uno dei genitori. 

Solitamente, il collocamento è presso la madre, alla quale generalmente resta anche assegnata la casa coniugale, per una sua ritenuta maggiore idoneità educativa, ma ciò non toglie che al genitore non collocatario sia garantito e disciplinato dal Giudice il diritto di visita e di eventuale permanenza dei figli presso di sé.

Negli ultimi tempi, alcuni Tribunali si sono discostati dal criterio del collocamento prevalente ed hanno stabilito che i figli siano domiciliati presso entrambi i genitori. In ogni caso, comincia a farsi strada l’abbandono dell’idea della preferenza materna nel collocamento dei minori in nome della parità genitoriale, così che anche il padre potrà divenire genitore collocatario.

Il codice civile prevede che il minore che di dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, possa essere ascoltato dal Giudice riguardo ai provvedimenti che lo riguardano, e quindi, anche riguardo al suo affidamento.     

27/5/2025

Avv. Luigi Fioretti

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