La scelta a quale dei coniugi debba essere assegnata la casa familiare prescinde dalla proprietà dell’immobile o da chi sia intestatario del contratto di locazione, ma è sorretta dall’esigenza, imposta dalla legge, di tutelare l’interesse dei figli minori o non autosufficienti, ai quali si vuole garantire il mantenimento della stabilità abitativa anche dopo la cessazione della convivenza dei genitori in caso di separazione o divorzio.
Il criterio del preminente interesse dei figli è sancito dall’art. 337 sexies del codice civile
Il coniuge assegnatario della casa familiare coinciderà con il genitore collocatario.
Sovente la casa familiare viene assegnata alla moglie perché la madre spesso ha un ruolo preminente nell’occuparsi quotidianamente dei figli, ruolo che in tal modo potrà continuare a svolgere.
Studi psicologici consolidati dimostrano che più i bambini sono piccoli, per esempio non vanno ancora a scuola, è più la figura materna si rivela indispensabile al loro benessere e alla loro crescita.
Nella scelta del coniuge assegnatario pesa anche il fattore temporale, inteso sia come maggior tempo che uno dei genitori abbia già passato con la prole così da instaurare un forte legale affettivo, sia come maggior tempo a disposizione da dedicare all’accudimento dei figli.
Non meno importanti sono le diverse capacità genitoriali, fatte oggetto di valutazioni prodromiche alla decisione sull’assegnazione della casa coniugale.
L’assegnazione è un diritto personale che ha una durata limitata cessando quando ne vengono meno i presupposti, per esempio quando i figli divengano autosufficienti (non è la maggiore età il discrimine, ma il raggiungimento dell’indipendenza economica) o quando cambi il genitore collocatario.
La nuova convivenza o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa coniugale non determinano automaticamente la decadenza dall’assegnazione se il mantenimento dell’assegnazione risulti conforme al preminente interesse dei figli.
In assenza di figli, la casa resterà nella disponibilità abitativa del coniuge proprietario dell’immobile o titolare del contratto di locazione, a prescindere dalla condizione economica dell’altro coniuge, il quale, a determinate condizioni, potrà avere diritto all’assegno di mantenimento o di divorzio.
27/5/2025
Avv. Luigi Fioretti
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