Innanzitutto, va chiarito che, a stretto rigore, la casa familiare non può essere propriamente assegnata ad entrambi i coniugi.
La casa familiare può essere assegnata solo ad uno dei coniugi.
Tuttavia, in alcune condizioni (vedremo quali), in sede di separazione o di divorzio, il Giudice può disporre che la casa familiare, in presenza di figli minori, disabili o maggiorenni non economicamente autonomi, sia assegnata parzialmente al genitore collocatario o al genitore affidatario dei figli minori nel caso in cui si facesse luogo all’affidamento esclusivo (di solito la madre), di modo che nella restante parte possa continuare ad abitare il coniuge non assegnatario (di solito il padre, magari proprietario del bene).
Le condizioni che si devono avverare perché si possa procedere all’assegnazione di una sola parte della casa familiare sono le seguenti:
•le dimensioni e la struttura dell’immobile devono consentirne un’agevole divisione senza dispendiosi interventi (es. classico della villetta su due piani);
•non deve esistere un’accesa conflittualità tra i coniugi o, in altre parole, occorre un accordo sulla coabitazione sia pure in spazi divisi che venga approvato dal Giudice.
Un altro modo per consentire ad entrambi i genitori di continuare ad abitare nella casa familiare è l’alternanza abitativa, ossia la possibilità per il Giudice di disporre, rectius di approvare l’accordo in tale senso dei coniugi, che gli stessi si alternino ad abitare nella casa con figli per periodi di tempo determinati. Tale metodo è in linea con l’affidamento condiviso che, ormai, costituisce la regola.
Il vantaggio di poter procedere ad un’assegnazione parziale della casa familiare, rispetto al sistema dell’alternanza abitativa, ha l’indubbio vantaggio di ridurre le spese del coniuge non assegnatario, che non dovrà sobbarcarsi l’onere dell’affitto di una nuova abitazione con possibilità di destinare le risorse risparmiate alle esigenze di mantenimento.
Latina lì 3/6/2025
Avv. Luigi Fioretti
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