Spese ordinarie e spese straordinarie #7

Premesso che, ormai, quasi tutti i Tribunali, tra i quali anche quello di Latina, hanno adottato dei Protocolli e delle Tabelle che elencano, mutuandole dalle definizioni giurisprudenziali, le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli beneficiari del mantenimento, il discrimine tra le stesse è il diverso regime esistente è il seguente:
•le spese ordinarie, cioè quelle abituali aventi frequenza regolare, rientrano nel mantenimento e il genitore non onerato del mantenimento non può richiederle al genitore onerato del mantenimento;
•le spese straordinarie, cioè quelle relative ad eventi eccezionali, sono soggette al concorso di entrami i genitori secondo la percentuale stabilita, per cui il genitore non onerato del mantenimento ha il diritto di richiederle pro quota al genitore onerato del mantenimento; le spese straordinarie, a loro volta, si dividono in:
•programmabili, che per essere rimborsabili devono essere previamente concordate dai genitori;
•urgenti e indifferibili, che sono rimborsabili anche se non previamente concordate.
A titolo esemplificativo, riguardo alle spese scolastiche rientra tra le spese ordinarie l’acquisto dell’abbonamento a un mezzo di trasporto, mentre rientra tra le spese straordinarie da concordare il pagamento di lezioni private di ripetizione e tra le spese straordinarie che non devono essere previamente concordate l’acquisto dei libri di testo.
A titolo esemplificativo, riguardo alle spese sanitarie, rientra tra le spese ordinarie l’acquisto di medicinali da banco, mentre rientra tra le spese straordinarie da concordare l’acquisto di occhiali da vista o di un apparecchio ortodontico e tra le spese straordinarie che non devono essere previamente concordate quelle legate a un intervento chirurgico improcrastinabile e imprevisto che debba sostenere il figlio.
A titolo esemplificativo, riguardo alle spese ludiche, rientra tra le spese ordinarie quelle di ricarica cellulare, mentre rientra tra le spese straordinarie da concordare i costi per viaggi e vacanze e tra le spese straordinarie che non devono essere previamente concordate quelle per gli animali domestici che c’erano prima della separazione e che sono rimasti con il genitore collocatario.
Latina lì 3/6/2025
Avv. Luigi Fioretti

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