Accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita #8

Accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita
La negoziazione assistita è un modo di separarsi consensualmente senza andare in Tribunale, caratterizzata dalla rapidità in quanto la legge prevede che la procedura debba esaurirsi nel termine massimo di 3 mesi.

I coniugi, che devono essere assistiti ciascuno da un proprio avvocato, in seguito di incontri, anche in modalità telematica in video conferenza, convengono di cooperare in buona fede ai fini del raggiungimento di un accordo che regoli le condizioni di separazione.

L’accordo condiviso viene trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale competente. La competenza territoriale è fissata con riguardo alla residenza o al domicilio dell’una o dell’altra parte e, nel caso in cui la convenzione di negoziazione assistita riguardi un minore, con riguardo al luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

La Procura verifica che l’accordo non violi diritti indisponibili e non sia contrario a norme di ordine pubblico, e rilascia, in presenza di figli minori e/o non autosufficienti, nulla osta, ovvero negli altri casi autorizzazione.

L’accordo raggiunto, munito di autorizzazione o nulla osta, ha lo stesso valore di un provvedimento giudiziale e costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita può essere impiegata, oltre che per la separazione, anche per il divorzio, nonché per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

10/6/2025
Avv. Luigi Fioretti

 

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