Infedeltà nell’addebito #11

È noto che la separazione può pronunciarsi con addebito al coniuge che abbia determinato la crisi familiare con il proprio comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, che sono, a mente dell’art. 143 c.c., “[…] l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.”

Sembrerebbe, quindi, che l’infedeltà comporti automaticamente l’addebito, ma non è così. Ciò che ci aiuta a dirimere la questione è la causazione della crisi familiare. In altre parole, il discrimine è dato dalla circostanza per cui l’infedeltà, per condurre all’addebito, dev’essere stata la causa della crisi familiare.

La cassazione è chiara al riguardo. Quando manchi il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, o perché l’infedeltà è successiva ad essa o perché è conseguenza dell’atteggiamento altrettanto fedifrago dell’altro coniuge ( si pensi al caso di tradimenti reciprioci), non può essere addotta a sostegno della pronuncia dell’addebito.

Pertanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, di merito e di legittimità, onde evitare che l’infedeltà venga assunta a pretesto della rottura del rapporto di coniugio, pur non essendone la reale causa, a scopi di ripicca di un coniuge verso l’altro, affinché il tradimento possa fondare una dichiarazione di addebito della separazione occorre che sia stato il fattore scatenante del fallimento del matrimonio, determinando la crisi tra i coniugi e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

17/6/2025
Avv. Luigi Fioretti

 

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