I maltrattamenti, di cui al reato previsto e punito dall’art. 572 del codice penale, consistono in atti di violenza fisica o psicologica che si fanno subire, in modo abituale, ad un familiare o ad un convivente che si trovi in una condizione di soggezione o di dipendenza economica.
Il comportamento criminoso può concretarsi esemplificativamente in percosse, vessazioni, minacce, umiliazioni, costrizioni, privazioni, quando non danno luogo, per il carattere non abituale delle azioni illecite o per la specificità di esse, ad ipotesi delittuose autonome, come da esempio è il caso delle lesioni e delle minacce isolate o della violenza sessuale.
Le pene stabilite per il reato di maltrattamenti in famiglia sono serie.
È prevista la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 24 anni a seconda della presenza di aggravanti, in dipendenza della qualità della vittima (minore, donna in stato di gravidanza o disabile) o dei mezzi usati (armi), e delle conseguenze, ossia del pregiudizio derivatone alla persona offesa.
Sono anche previste, a tutela della vittima, delle misure cautelari, Ci si riferisce agli ordini di protezione, consistenti nell’allentamento dal domicilio familiare con impossibilità di rientro e nel divieto di avvicinamento. È anche possibile l’arresto in flagranza.
Il cosiddetto Codice Rosso, introdotto dalla legge n. 69 del 2019, impone la trattazione con urgenza delle denunce, l’ascolto della persona offesa da parte del Pubblico Ministero entro 3 giorni e l’immediatezza nell’adozione delle misure cautelari.
A marzo di quest’anno è stato approvato il disegno di legge che prevede l’introduzione del reato di femminicidio, il che comporterà un inasprimento della perseguibilità e delle pene.
Sul piano civilistico, oltre al risarcimento dei danni, l’autore del reato può andare incontro alla decadenza della potestà genitoriale.
17/6/2025
Avv. Luigi Fioretti
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