Le condizioni di separazione sono sempre suscettibili di modifica, indipendentemente dal fatto che siano state stabilite a seguito di un contenzioso all’esito di una separazione giudiziale o siano state concordate tra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata o in sede di negoziazione assistita.
Questo perché possono sempre sopravvenire degli eventi, ovviamente imprevisti e imprevedibili, tali da giustificare una revisione del regolamento predisposto che si rivelerebbe non più adeguato e bilanciato.
Qualora non si riesca ad addivenire ad una nuova regolamentazione tramite un accordo in via stragiudiziale o mediante un ricorso congiunto sia pure in via giudiziale, si dovrà attivare l’apposito procedimento ex art. 710 c.p.c.
I fatti sopravvenuti che possono assurgere a giustificati motivi di modifica delle condizioni di separazione, sui quali le parti, in caso di procedimento giudiziale, saranno tenute ad offrire mezzi di prova, consistono in eventi che vanno ad alterare l’equilibrio tra le parti e non necessariamente si tratta di eventi negativi.
Così, può giustificare la diminuzione dell’assegno il peggioramento della situazione economica del soggetto onerato, ad esempio a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di una malattia; può giustificare l’aumento dell’assegno sia il peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario, ad esempio a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di una malattia, ma anche il miglioramento della situazione economica del soggetto onerato, ad esempio per uno scatto di carriera con correlativo incremento reddituale.
La raggiunta indipendenza economica di un figlio maggiorenne fa venir meno l’onere del mantenimento.
Ancora, la creazione di una nuova famiglia da parte del soggetto onerato del mantenimento può giustificare una richiesta di modifica delle condizioni di separazione al pari della convivenza more uxorio da parte del soggetto beneficiario del mantenimento.
Un figlio che va all’università può implicare un incremento delle proprie esigenze tale da incidere sulla misura del mantenimento.
La revisione delle condizioni di separazione può riguardare anche assegnazione della casa familiare e l’affidamento dei figli.
Essendo la casa familiare assegnata al genitore con il quale vivono i figli, quando il genitore collocatario si trasferisce per esempio per lavoro vengono meno i presupposti dell’assegnazione.
Per quel che concerne l’affidamento dei figli, il criterio che sorregge eventuali modifiche è il preminente interesse di questi ultimi, cosicché si può passare dall’affidamento condiviso a quello esclusivo nei casi in cui uno dei genitori non sia più in grado di occuparsi in modo adeguato della prole o si possono modificare i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario se ciò risponda al maggior benessere dei figli.
1/7/2025
Avv. Luigi Fioretti
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