Obbligo corresponsione assegno a minore #13

Cominciamo col dire che il mantenimento dei figli minori costituisce per i genitori un dovere non derogabile che sorge per effetto della filiazione in sé a prescindere dal tipo di rapporto che leghi tra loro il padre e la madre. Ciò vuol dire che l’obbligo esiste anche se i genitori non sono uniti in matrimonio.

L’obbligo di cui si è detto è sancito dall’art. 337-ter c.c. che introduce anche il principio della proporzionalità nel senso che impone a ciascuno dei genitori di concorrere al mantenimento in misura proporzionata alla rispettiva capacità reddituale.

Il mantenimento del minore è pregno di contenuto.
Al beneficiario non bisogna limitarsi a garantire i mezzi di sussistenza e il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari, come mangiare, vestirsi e curarsi, ma assicurare anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze indispensabili per crescere in modo sano ed equilibrato. Ci si riferisce all’andare a scuola con tutte quel che ne consegue in fatto di spese per libri, altri sussidi, per partecipare a gite di istruzione, ci si riferisce allo svolgimento di attività ricreative, alla pratica di uno sport.
Il parametro della misura del mantenimento è agganciato alle possibilità che il minore aveva prima della separazione e che bisogna tendere a conservare.
Pertanto, nella determinazione dell’assegno, il Giudice dovrà operare una valutazione complessiva che contemperi le capacità reddituali dei genitori con le esigenze, non solo primarie, del minore considerato il tenore di vita goduto del figlio prima che scoppiasse la crisi familiare.

1/7/2025
Avv. Luigi Fioretti

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