Limiti ipoteca ed esecuzione #15

Limiti ipoteca ed esecuzione per recuperi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
L’ordinamento, nel caso di attività di recupero crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevede dei limiti per l’iscrizione di ipoteca, nonché per il pignoramento immobiliare e per il pignoramento presso terzi.
Il legislatore consente all’Erario di iscrivere ipoteca sull’immobile del contribuente, ma esistono dei vincoli:
• l’iscrizione è possibile solo se il debito è superiore a 20.000 euro;
• l’iscrizione può avvenire per un importo pari al doppio del credito;
• l’scrizione può avvenire solo decorsi 30 gg. da previa comunicazione senza che si sia estinto il debito o proposto piano rateale.
Anche per il pignoramento immobiliare sono previste delle condizioni:
• deve essere preceduto dall’iscrizione di ipoteca;
• può essere fatto solo dopo 6 mesi senza che si sia estinto il debito o proposto piano rateale;
• può essere fatto solo se il credito è superiore a 120.000 euro e se l’immobile è di valore superiore a 120.000 euro;
• non può essere fatto sull’unico immobile del debitore se:
• è l’abitazione di residenza;
• non è immobile classificato dalla legge come di lusso;
• non è una villa, un castello o un immobile di pregio artistico e storico.
Il pignoramento presso terzi soggiace alle seguenti restrizioni:
• nel caso di pignoramento di stipendi e TFR:
• può essere fatto nei limiti 1/10 per la fascia reddituale fino a 2.500 euro;
• può essere fatto nei limiti di 1/7 un settimo per la fascia reddituale compresa tra 2.500 e 5.000 euro;
• può essere fatto nei limiti di 1/5 per la fascia reddituale superiore a 5.000 euro;
• non può essere pignorato l’ultimo stipendio accredita sul c/c;
• nel caso di pignoramento di pensioni si segue la disciplina comune di cui all’art. 545 c.p.c. secondo cui può essere pignorata nei limiti di 1/5 solo la parte della pensione che supera i 1.000 euro.
8/7/2025
Avv. Luigi Fioretti

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