DEBITI #16

Quando si parla di “sovraindebitamento”, ci si riferisce al caso in cui soggetti privati, aziende, professionisti, non riescano più a far fronte al pagamento dei numerosi debiti che hanno contratto.
Il legislatore si è occupato del problema di comporre le crisi da sovraindebitamento già con la Legge n. 3 del 2012, successivamente riformata nell’ambito del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza introdotto nel 2022.
Lo scopo della legge è duplice. Da un lato si consente al debitore di versare secondo le proprie possibilità, così da potergli permettere di continuare a condurre una vita dignitosa, e dall’altro si ammette la possibilità di azzerare la parte del dovuto che il debitore non riuscirebbe mai a saldare, parlandosi in questa eventualità di “esdebitazione”.
Alle procedure previste in ipotesi di sovraindebitamento sono ammessi solo soggetti appartenenti a determinate categorie come ad es. i consumatori, i professionisti, gli artigiani, i piccoli imprenditori, le aziende agricole purché si trovino entro le soglie di fallibilità (debiti non superiori a 500.00 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro negli ultimi tre anni e attivi non superiori a 300.000 euro negli ultimi tre anni) e non abbiamo compiuto atti di sottrazione del patrimonio in frode ai creditori.
Le procedure di sovraindebitamento solo:
• la liquidazione del patrimonio richiesta al Tribunale;
• il piano di pagamenti proposto ai creditori e approvato dal Giudice;
• il concordato minore, previsto per le aziende e i professionisti, che dev’essere votato da almeno il 50% dei creditori e consente la continuità dell’attività.
L’esdebitazione, come detto, consiste nella cancellazione di quella parte del debito non coperta dalla soddisfazione dei creditori conseguente alla procedura di sovraindebitamento adottata.
Esiste anche la cosiddetta esdebitazione senza utilità, in cui si cancella tutto il debito anche se i creditori non sono stati soddisfatti nemmeno parzialmente. Si può applicare una sola volta nella vita e la domanda viene accolta solo per debitori ritenuti “meritevoli”, i quali hanno l’obbligo di avviso ai creditori in caso di sopravvenuta possibilità di pagare i debiti in misura non inferiore al 10% entro i quattro anni successivi.
Ipotesi di accoglimento di domande di esdebitazione possono ricorrere quando il sovraindebitamento sia dipeso da cause di forza maggiore, come ad es. quando ci si sia indebitati per spese mediche improcrastinabili o perché affetti da ludopatia.
8/7/2025
Avv. Luigi Fioretti

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