Divisioni immobiliari nelle negoziazioni assistite
Il tema della possibilità di addivenire ad una divisione immobiliare nell’ambito della negoziazione assistita involge la questione della possibilità di trasferimento di immobili tramite l’accordo raggiunto in sede di negoziazione.
Affinché la cessione si perfezioni occorre che l’accordo di negoziazione possa essere trascritto, che cioè il conservatore consideri l’accordo idoneo a costituire titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2657 c 1 c.c.
La giurisprudenza ha chiarito quali siano le condizioni per cui possa trascriversi l’accordo di negoziazione e possano quindi avere efficacia le cessioni di beni in esso contenute.
Ebbene, dapprima l’ordinanza 30/5/2017 n. 57 Corte d’Appello di Trieste e successivamente la sentenza 21/1/2020 n. 1202 della Cassazione, hanno sancito il principio secondo cui affinché l’accordo di negoziazione che preveda il trasferimento di beni immobili possa essere trascritto non basta che le firme delle parti siano autenticate dai rispettivi legali, ma occorre che le firme delle parti siano autenticate da un Notaio.
Questo perché il Notaio è un pubblico ufficiale autorizzato, mentre invece l’avvocato non riveste tale ruolo il legale.
In Notaio ha un potere di autentica generale e non speciale, come quello dell’avvocato, il cui potere di autentica, invece, è limitato a determinati atti e per determinate finalità.
15/7/2025
Avv. Luigi Fioretti
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