Fondo patrimoniale #17

Riguardo al regime patrimoniale della famiglia, i coniugi possono decidere se optare per la separazione dei beni o se restare in comunione dei beni, ma l’ordinamento offre anche un’altra opportunità, quella di scegliere di costituire un fondo patrimoniale nel quale conferire determinati beni e i frutti di essi, per la precisione solo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.

La costituzione del fondo avviene tramite una convenzione, che deve avere la forma dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni, ed è assoggettata, affinché sia opponibile ai terzi, a una particolare forma di pubblicità, ossia deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e deve essere trascritta a seconda dei casi nei registri immobiliari e nei registri mobiliari. Nell’ipotesi dei titoli di credito, il vincolo va annotato sul documento,

Lo scopo del fondo è di vincolare i beni che ne fanno parte ai bisogni familiari, facendoli rientrare in un patrimonio separato e così sottraendoli all’esecuzione da parte dei creditori per debiti estranei alla famiglia.

La destinazione di un bene al fondo non incide necessariamente sulla titolarità preesistente del bene, nel senso che si può convenire che la proprietà del bene vincolato divenga comune ai coniugi, oppure che si mantenga la proprietà esclusiva del medesimo.

Il fondo può essere costituito, oltre che dai coniugi, anche, con l’accettazione di questi ultimi, da un terzo.

Dal punto di vista gestionale, per disporre dei beni del fondo è necessario che entrambi i coniugi siano consenzienti, salva l’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.

La durata del fondo è legata all’esistenza del matrimonio, salvo nel caso in cui vi sia un figlio minore nel qual caso il fondo perdura dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio fino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo.

15/7/2025
Avv. Luigi Fioretti

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