Nuova convivenza e assegno di Mantenimento
L’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge beneficiario dell’assegno non determina automaticamente la revoca o la revisione del mantenimento.
È quanto ha ribadito la Prima Sezione della Cassazione con la recente pronuncia del 29/5/2025 n. 14358, la cui massima suona così: “L’instaurazione di una convivenza stabile da parte dell’ex coniuge beneficiario non comporta, di per sé, la cessazione automatica del diritto all’assegno, ma impone al giudice una valutazione complessiva del caso concreto.”
Innanzitutto, è necessario che il richiedente la revoca o la revisione dell’assegno dimostri che si tratta di una convivenza more uxorio che abbia i caratteri della stabilità, anche se fosse a distanza, e che, per effetto di essa, il beneficiario abbia avuto un miglioramento delle proprie condizioni economiche.
Ma non basta. Secondo la Suprema Corte occorre valutare anche gli ulteriori elementi della durata del legame coniugale e dell’apporto fornito alla famiglia, con perdita e sacrificio delle proprie chances professionali, da parte del coniuge beneficiario.
Come si vede, la valutazione di cui si parla prende in considerazione la componente compensativa perequativa dell’assegno di mantenimento, per cui, non è detto che l’indubbio vantaggio che proviene al coniuge beneficiario del mantenimento dall’instaurazione di una stabile convivenza, posto in rapporto al contributo da esso fornito alla famiglia per tutta la durata del matrimonio e al sacrificio delle proprie possibilità di carriera, risulti decisivo ai fini della revoca o della revisione dell’assegno.
In altre parole, l’aspetto del miglioramento economico conseguente a una nuova convivenza non potrà essere valutato come elemento a sé stante, ma dovrà essere preso in considerazione insieme agli aspetti del contributo alla famiglia e della rinuncia alle chances di realizzazione professionale e contemperato con essi.
9/9/2025
Avv. Luigi Fioretti
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