Riflessioni su un caso di cronaca #21

Ha suscitato scalpore, in questi giorni, la sentenza del Tribunale di Torino, appellata dalla
Procura, che ha condannato a un anno e sei mesi, con la condizionale, un uomo che ha
provocato gravi lesioni al volto alla moglie, costretta al ricovero con prognosi di 90 gg.

Pur nella condanna senza riserve di qualsiasi comportamento violento, che non è
ammissibile giustificare in alcun modo, allo stesso tempo, per evitare di cadere nel mero
sensazionalismo, occorre analizzare i fatti lucidamente su due piani, quello strettamente
processuale e quello della motivazione, più esattamente della veicolazione della stessa
nell’ambito di una fattispecie così, comprensibilmente, delicata.

Cominciamo col dire che il P.M. aveva chiesto quattro anni e mezzo non per il solo reato
di lesioni ma anche per il contestato reato di maltrattamenti aggravati e che alla condanna
si è pervenuti a seguito di giudizio abbreviato che prevede la riduzione di pena.
Ebbene, il Tribunale, da un lato non ha ritenuto sussistere, sulla base di una certa
valutazione delle prove, il reato di maltrattamenti aggravati, così limitandosi a giudicare su
un isolato e specifico episodio di lesioni, e dall’altro ha considerato il contesto nel quale è
maturato l’episodio del ferimento. Ed è qui che entra in gioco la motivazione, dai
commentatori della pronuncia definita shock.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei maltrattamenti sulla base del fatto che detti
maltrattamenti non sono risultati comprovati, essendo emersa, sia dalle dichiarazioni della
persona offesa, peraltro giudicate inattendibili e congetturali, che dalla testimonianza del
nuovo compagno della vittima e della di lei madre, nonché dalla relazione degli assistenti
sociali, l’esistenza di niente di più che discussioni, senza aggressioni fisiche.
Il contesto preso in considerazione per l’episodio di aggressione con il colpo al volto è
stato quello del comportamento della vittima, rappresentato dalla scelta di porre fine ad una
relazione di quasi venti anni con un messaggio WhatsApp e dall’essersi fatta sorprendere
in atteggiamenti intimi con il nuovo compagno dal figlio minore, comportamento che
avrebbe determinato una sorta di reazione dell’aggressore, la sentenza parla di “sfogo”,
ovviamente punibile e comunque punita.

Questi i fatti, che, se fossero presi nella loro oggettività, parlerebbero unicamente di una
decisione giudiziale di primo grado suscettibile di istanze di revisione in grado di appello,
come accade per tutti i processi. Invece, la delicatezza della materia e la terminologia usata
nel provvedimento hanno fatto gridare allo scandalo, facendo passare il messaggio di una
vittima trasformata in colpevole e stigmatizzando negativamente la circostanza che
l’aggressore sia stato in qualche modo, non giustificato certo, ma quantomeno “compreso”.

Fermo restando, lo si è detto all’inizio e lo si ripete, che non si potrà mai minimizzare un
fatto di violenza, tant’è vero che il colpevole è stato comunque condannato con pena
commisurata al rito, all’imputazione e all’equivalenza delle riconosciute attenuanti
generiche alle aggravanti, è altrettanto giusto, però, che il Giudice possa valutare
serenamente tutti gli elementi che ritenga rilevanti e prendere una decisione sulla base di
essi, decisione che l’ordinamento consente di eventualmente modificare in sede di appello.
In conclusione, al di là di ogni legittimo giudizio morale, esiste una verità processuale, per
quanto opinabile e contestabile, con la quale fare i conti.

16/9/2025

Avv. Luigi Fioretti

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