Patti pre matrimonio #22

Com’è noto, il nostro ordinamento non prevede i patti prematrimoniali, a causa di una certa resistenza culturale ad introdurre uno strumento che precostituisca le modalità di una futura separazione o divorzio in stridente contrasto con la visione del matrimonio, anche frutto della tradizione cattolica del nostro paese, come istituzione potenzialmente o almeno auspicabilmente indissolubile.

 

La norma che costituisce un baluardo all’accoglimento dei patti patrimoniali è rappresentata dall’art. 160 c.c., a mente del quale “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio“.

 

Ormai si percepisce come sempre più forte e ineludibile l’esigenza di autonomia contrattuale nell’ambito del diritto di famiglia, esigenza che è sta recepita dalla Cassazione.

Partendo da alcune pronunce di carattere interlocutorio, la Suprema Corte è arrivata ad aprire uno spiraglio alla concreta applicazione dei patti prematrimoniali.

 

Parlando di evoluzione giurisprudenziale, merita di essere segnalata Cass. n. 20745/2022, ove la Corte ha precisato che gli accordi tesi a stabilire un regime patrimoniale in caso di futuro divorzio sono invalidi solo quando vengano presi in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. L’importanza di tale pronuncia si gioca sul fatto che potrebbero, quindi, ritenersi validi, in astratto, patti prematrimoniali che non vadano a violare i diritti e i doveri inderogabili di cui all’art. 160 c.c.

 

Punto di arrivo può essere considerata Cass. n. 20415/2025, con la quale gli ermellini si sono pronunciati a favore del carattere lecito e vincolante di un accordo in vista di una separazione in cui si prevedeva che, se fosse intervenuta appunto la separazione, il marito avrebbe corrisposto, a titolo di riconoscimento del contributo fornito alla ristrutturazione della casa familiare, una certa somma alla moglie, che da parte sua avrebbe rinunciato a determinati beni mobili.

Vediamo nel dettaglio come la Cassazione ha operato tale importante riconoscimento. Innanzitutto, diciamo che dal punto di vista giuridico il diritto all’esistenza del patto prematrimoniale è stato giustificato ritenendolo un “contratto atipico con condizione sospensiva lecita, considerando il fallimento del matrimonio non come la causa dell’accordo ma come l’evento futuro e incerto da cui dipende l’avveramento della condizione a cui è subordinata l’esecuzione del patto. Poi, sono stati posti dei limiti alla validità di tali accordi, sostanzialmente riconducibili al rispetto dell’equilibrio contrattuale, nel senso che le disposizioni contenute nel patto non debbono essere sproporzionate a favore di un coniuge ai danni dell’altro, e alla non violazione dei diritti indisponibili. Nello specifico, quindi, non saranno validi patti che pretendano di regolare in anticipo rispetto alla separazione l’affidamento dei figli o l’assegno di mantenimento per i minori.

 

 

26/9/2025

Avv. Luigi Fioretti

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