Le cronache sono affollate di episodi in cui vengono diffusi, senza il consenso della
persona interessata, video a contenuto sessuale.
Il fatto concreta una specifica ipotesi di reato, prevista dall’art. 612 ter c.p. “Diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti” In base a tale norma viene punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito,
destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o anche al fine di
recare loro nocumento.
Sono previsti aumenti di pena se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, o ancora se i
fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in
danno di una donna in stato di gravidanza.
Come si vede, la legge punisce la diffusione non consensuale in sé, anche se questa non
avvenga per recare nocumento alla persona rappresentata.
Questo significa che è fondamentale per la punibilità del comportamento l’esistenza o
meno del consenso. A tal proposito, la recentissima Cass. Pen. n. 30169 del 2/9/2025, ha
ribadito la natura di reato istantaneo dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 612 ter c.p. e ha
chiarito che il consenso può esservi inizialmente ma può venire a mancare in un momento
successivo. La vicenda traeva le mosse dal ricorso per cassazione avverso una sentenza con
cui la Corte d’appello aveva pronunciato il non luogo a procedere per tardività della
querela.
Tuttavia, trattandosi inizialmente di diffusione di video sessualmente espliciti fra
tre persone con il dimostrato consenso della persona ritratta, il reato si consumava solo nel
momento, successivo, in cui i video venivano inviati ad una persona estranea al trio. La
Corte ha quindi ritenuto la querela tempestiva perché solo l’invio al soggetto estraneo ai tre
che li avevano condivisi nella consensualità era da considerarsi non autorizzato e quindi
illecito.
6/10/2025
Avv. Luigi Fioretti
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