Ripetibilità ratei di mutuo, cointestato ai coniugi, per l’acquisto della casa coniugale
Ci si riferisce al caso in cui il mutuo per l’acquisto della casa coniugale sia cointestato ad
entrambi i coniugi, ma abbia sempre provveduto al pagamento uno solo di essi.
Sul tema in questione, ossia se il coniuge possa ripetere le quote versate anche per l’altro,
innanzitutto occorre operare un distinguo tra le quote pagate in costanza di matrimonio e
quelle pagate dopo la separazione.
Il principio che sorregge il discrimine è quello del progetto di vita comune e della
solidarietà tra i coniugi, che è non solo morale ma anche materiale, e che cessano con la
separazione.
Sulla base di tale principio, la Cassazione, con l’ordinanza n. 5385 del 21/2/2023 ha
chiarito che:
– le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di
rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale,
non sono ripetibili, così motivando:
“[…] salvo l’esistenza di un differente
accordo inter partes, che va provato, […] i pagamenti delle rate del mutuo
cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati
considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n.
10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai
principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell’obbligo di
contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di
collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e
materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall’art. 143 c.c.); mentre talaltra sono
stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di
solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di
gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio);
– le somme pagate da uno solo dei coniugi dopo la separazione, a titolo di rate del
mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, sono
ripetibili, precisando appunto che “La ripetibilità potrà essere fatta valere solo
dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass.,
sent. n. 1072/2018), purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi
non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei
figli, o non sia previsto negli accordi delle parti”.
Pertanto, in costanza di matrimonio vige la regola della irripetibilità, salvo la prova di
diversi accordi delle parti, mentre dopo la separazione vige la regola della ripetibilità,
salvo diversi accordi delle parti o la previsione giudiziale dell’accollo del mutuo quale
contributo al mantenimento del coniuge o della prole.
13/10/2025
Avv. Luigi Fioretti
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