Secondo l’art. 316 bis c.c. comma 1
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei
confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”
In questa norma sono contenuti i limiti del dovere dei nonni di mantenere i nipoti, che sono
rappresentati dal fatto che entrambi i genitori, sia quello tenuto all’assegno che l’altro, non
abbiano “mezzi sufficienti”, il che fa qualificare il dovere di cui si parla come sussidiario.
Questo vuol dire che, se il genitore inadempiente ha le capacità economiche per
provvedere al mantenimento del figlio, non si potrà ricorrere all’aiuto dei nonni.
La Cassazione ha recentemente ribadito il punto, precisando che il dovere dei nonni verso i
nipoti non è primario, come quello dei genitori, bensì subordinato (ordinanza n.
28446/2023).
L’intervento dei nonni, quindi, è da considerarsi in surroga e di stampo
solidaristico.
Ovviamente, così come nel caso dei genitori, anche per i nonni, qualora sussistano le
condizioni perché mantengano i nipoti, dovranno essere prese in considerazione le
specifiche capacità economiche degli stessi per determinare la misura sostenibile del loro
contributo, che potrà essere anche parziale o puramente integrativo, come sottolineato
sempre dalla Cassazione (ordinanza n. 13345/2023).
In altre parole, la responsabilità dei nonni verso i nipoti, anche quando ne ricorrano i
presupposti, non potrà mai arrivare a richiedere sacrifici superiori alle capacità finanziarie
degli stessi e che ne compromettano la serenità economica.
25/11/2025
Avv. Luigi Fioretti
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