Come si calcola l’assegno divorzile #29

La questione del calcolo dell’assegno divorzile non può prescindere dalla natura e dalla relativa funzione dell’assegno di divorzio rispetto all’assegno di mantenimento, previsto in sede di separazione, e dai presupposti per la sua concessione.

Mentre l’assegno di mantenimento serve a garantire al coniuge debole di conservare a seguito della separazione il tenore di vita che aveva durante il matrimonio (funzione assistenziale), l’assegno di divorzio è attualmente sganciato dal criterio del tenore di vita, ma è legato ai parametri della disparità reddituale e del contributo dato dal coniuge debole, di comune accordo con l’altro coniuge, alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare con sacrificio e rinuncia delle proprie aspettative professionali e chances di carriera (funzione compensativa/perequativa).

Ciò premesso, va detto subito che non ci sono regole matematiche per determinare l’entità dell’assegno di divorzio, la cui misura è sempre rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, sorretto, nel compito di approdare ad una somma che sia equa, cioè rispondente alla particolarità della fattispecie sottoposta al suo esame e al dettame della legge, da alcuni criteri di valutazione.

Tra i criteri di valutazione vi è sicuramente l’indagine sulla causa della disparità reddituale, se questa, cioè, sia determinata dal rifiuto del coniuge potenziale beneficiario dell’assegno di svolgere un’attività lavorativa, circostanza ovviamente legata ai fattori dell’età, delle capacità e delle condizioni di salute del soggetto indagato.

Altro criterio del quale non si potrà non tener conto nel calcolo dell’assegno divorzile è la durata del matrimonio.

Ulteriore criterio valutativo è rappresentato dalla circostanza dell’avvio di una nuova relazione stabile e duratura da parte del coniuge beneficiario.

16/12/2025

Avv. Luigi Fioretti

 

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