La recente sentenza del Tribunale di Roma, della Prima Sezione Civile, la n. 15092 del 4 novembre 2025, disponendo l’affidamento condiviso della prole, ha collocato i figli presso il padre, seppure economicamente più debole rispetto alla madre.
La ragione della decisione si fonda su quello che deve essere il criterio fondamentale in materia, e cioè l’interesse dei minori. Nella fattispecie, infatti, essendo la madre un Notaio, molto assorbita dalla professione e con poco tempo libero, ed occupandosi in modo prevalente dei figli, già prima della fine del matrimonio, il padre, il Tribunale ha agito di conseguenza, aderendo allo stesso desiderio della prole di mantenere il legame affettivo con il genitore più presente, e prescindendo dalla differenza reddituale tra le parti.
In questo modo, il Giudice ha conservato il principio della bigenitorialità senza sacrificare l’interesse dei figli alla continuità e stabilità che garantiva il genitore con il quale trascorrevano più tempo, nel caso specifico il padre, e senza compromettere l’avviata carriera professionale della madre.
Tale pronuncia, in nome della concreta valutazione del reale interesse dei minori, che è preminente, dovendosi guardare ad esso per prendere provvedimenti relativi ai figli, apre a delle considerazioni di fondamentale importanza.
Innanzitutto, va a scalzare il tradizionale collocamento dei minori presso la madre se questa non si rivela il genitore più adatto, per esempio per il lavoro che svolge e, in secondo luogo, ci dice che non è affatto ostativa alla collocazione della prole la circostanza che il genitore collocatario sia meno abbiente, potendo semmai la disparità reddituale tra gli ex coniugi essere compensata da un congruo ritocco del concorso economico al mantenimento.
Avvocato Luigi Fioretti
Mer 24 dicembre 2024
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