News Cassazione: in materia di assegno di sostegno #31

Due pronunce recentissime della Cassazione, l’ordinanza n. 1999 del 29/1/2026 e la sentenza n.
2917 del 9/2/2026, hanno confermato un principio rivoluzionario in tema di assegno di divorzio:
l’assegno non è dovuto in base alla semplice disparità reddituale, che non è più sufficiente di per sé,
ma diviene rilevante ai fini che qui interessano unicamente se derivi dal fattivo contributo dato al
ménage familiare in seguito a scelte condivise in costanza di matrimonio, ossia dal sacrificio
professionale compiuto dal destinatario della misura, in accordo con il partner, per il bene della
famiglia o per favorire la carriera del coniuge onerato (ad es. una donna che conviene con il marito
di rinunciare ad un lavoro full-time o di licenziarsi per accudire i figli piccoli o per consentire al
marito di fare delle trasferte lavorative all’estero che gli valgano scatti di carriera).

Tutto questo dovrà essere provato rigorosamente, tramite dati e documenti, allegazione di fatti specifici e articolazione di mezzi istruttori.

Altro principio importante è che la revoca dell’assegno comporta la ripetibilità di quanto versato a
partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che l’aveva previsto, poiché quel che si
è percepito in virtù della disposizione revocata costituisce un indebito essendo stato l’assegno
riconosciuto ab origine in assenza dei presupposti richiesti.
Il principio ribadito dalla Cassazione si giustifica alla luce della funzione perequativa che l’assegno
divorzile deve perseguire per legge.

In poche parole, adesso non esiste più per il coniuge economicamente più debole un diritto
automatico all’assegno di mantenimento, che cessa di essere una rendita fissa. Pertanto, quando il
matrimonio sia stato di breve durata o quando lo squilibrio reddituale non dipenda da scelte
concordate dai coniugi ma da cause esterne, secondo la Suprema Corte il riconoscimento
dell’assegno sarebbe improprio

La novità è stata salutata con favore dagli operatori del diritto, concordi nel ritenere che non si può
rivendicare legittimamente una rendita vitalizia se si sia fatto mancare il proprio apporto al
matrimonio, perché sarebbe un sussidio ingiustificato. Inoltre, la svolta della Cassazione consente di
allinearsi a numerose altre nazioni europee, nelle quali l’assegno di divorzio viene accordato solo in
circostanze di difficoltà estrema o di inabilità al lavoro.

Latina lì 17/3/2026

Avv. Luigi Fioretti

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