Contatti con l’ex coniuge in caso di figli #33

Il principio di bigenitorialità, a cui si ispira il nostro ordinamento e che costituisce la regola, salvo
che casi particolari sconsiglino di adottare tale criterio nell’interesse dei figli stessi perché potrebbe
rivelarsi pregiudizievole, impone che le decisioni riguardanti la prole, soprattutto quelle che
travalichino il carattere dell’ordinarietà, non possano essere assunte, in autonomia, da uno solo dei
genitori, segnatamente dal genitore collocatario, ma vadano concertate da entrambi i genitori.
Così, la sottopozione del figlio a cure specialistiche o ad interventi, a meno che non vi sia
l’indifferibile urgenza e necessità, oppure la partecipazione a dei corsi di perfezionamento
scolastico all’estero, devono essere frutto di scelte condivise, che non potranno prendersi senza che
prima i genitori interloquiscano.

Ebbene, come si può conciliare quanto detto con il desiderio di uno dei genitori di non avere più
contatti con l’altro?
Si comprende bene come, quando ci siano dei figli, un minimo di cooperazione tra i genitori sia
indispensabile e che perciò i contatti tra di essi non potranno essere mai del tutto esclusi, ma tutt’al
più potrebbero prediligersi forme e modalità contatto di tipo indiretto. Cioè, si potrà evitare di
vedere direttamente l’ex coniuge, e quindi di parlare con lui faccia a faccia, optando per l’uso di
strumenti tecnologi, ad esempio conversando al telefono, oppure comunicando tramite sms e
WhatsApp o a mezzo e-mail.

Ne deriva, quindi, che uno dei coniugi non potrà negarsi al telefono e/o non dare riscontro ai
messaggi e alle e-mail dell’ex quando riguardino questioni di fondamentale importanza per la prole,
relative ad esempio alla salute o all’istruzione dei figli, il cui interesse deve essere sempre
considerato preminente e concretamente tutelato,

Latina lì 27/3/2026

Avv. Luigi Fioretti

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